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Regolamento

Un cimitero evangelico per tutte le fedi

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1)         Il Cimitero agli Allori, definito nel proseguo Cimitero, è destinato ad accogliere i defunti membri di Chiese Evangeliche e prevalentemente i membri della Chiesa Riformata Svizzera, Chiesa Anglicana, Chiesa Battista, Chiesa dei Fratelli, Chiesa Luterana, Chiesa Valdese.

Art.  2)         Nel Cimitero possono essere anche accolti defunti di altre confessioni religiose o non appartenenti ad alcuna confessione, conformemente al vigente Statuto del Cimitero.

                   In questi casi il Comitato valuterà discrezionalmente le singole richieste delegando per la decisione, ove lo ritenga necessario ed opportuno, Il Presidente e/o l’Amministrazione.

Art.  3)         L’amministrazione e la gestione del Cimitero è affidata ad un Comitato come da Art.4 dello Statuto del Cimitero. Il Comitato ha la facoltà di affidare i servizi di predisposizione e concessione a terzi, purché si tratti di un ente o di un’organizzazione aventi una dimostrabile esperienza nel settore.

Art.  4)         Il Comitato, impiegando il personale ritenuto necessario, assicura lo svolgimento dei compiti menzionati nel regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990 n° 285; garantisce il buon andamento dei servizi amministrativi, l’adempimento delle Concessioni e l’ordine interno del Cimitero.

Art.  5)         Le concessioni consentono l’utilizzo del terreno per i seppellimenti e gli altri servizi previsti dal presente regolamento. Le concessioni ed il relativo conto sono redatte in base alle disposizioni stabilite dal il Comitato ed ai servizi che gli vengono richiesti.

Art.  6)         Il Cimitero non è responsabile per eventuali furti o danneggiamenti di oggetti ed ornamenti ad arredo delle tombe e delle tombe stesse.

Art.  7)         Per eventuali reclami, i privati si rivolgeranno al personale preposto del Cimitero

CAPITOLO II

ELENCO DEI TIPI DI SEPOLTURA

Art. 8)          SEPOLCRETI

                   I sepolcreti sono tombe monoposto adibite a tumulazione con scadenza trentennale. Tale concessione può essere rinnovata solo se alla scadenza la salma non risulta ancora mineralizzata. Le concessioni per tombe trentennali possono essere stipulate da chiunque, sempre nel rispetto delle norme del presente regolamento. Il coniuge del defunto già sepolto in tomba trentennale può chiedere la concessione di un secondo loculo adiacente a quello del coniuge, per la propria salma.  Il Comitato, deciderà discrezionalmente, tenendo conto dei vari elementi, la disponibilità dei posti e la concreta realizzabilità della richiesta.

                   E’ prevista, nei limiti delle possibilità tecniche, la possibilità di inserire fin ad un massimo di due ossarini per sepolcreto alla tariffa vigente.

Art. 9)          TOMBE A STERRO

                   Le tombe a sterro sono tombe adibite ad inumazione e sono a scadenza quindicennale. Dopo tale periodo, la salma deve essere esumata. E’ fatta salva l’applicazione dell’Art. 82 D.P.R. 285/90. 

Art. 10)        OSSARINI

                   Gli ossarini sono adibiti ad ospitare urne, ceneri e/o cassette contenenti i resti mortali

Art. 11)        LOCULO MONOPOSTO 40 ANNI: tomba monoposto adibita a tumulazione con scadenza quarantennale. Tale concessione può essere rinnovata solo se alla scadenza la salma non risulta ancora mineralizzata. Le concessioni per tombe quarantennali possono essere stipulate da chiunque, sempre nel rispetto delle norme del presente regolamento. Il coniuge del defunto già sepolto in tomba quarantennale può chiedere la concessione di un secondo loculo adiacente a quello del coniuge, per la propria salma.  Il Comitato, deciderà discrezionalmente, tenendo conto dei vari elementi, la disponibilità dei posti e la concreta realizzabilità della richiesta.

Art. 12)        LOCULO BIPOSTO 50: tomba biposto adibita a tumulazione a scadenza cinquantennale. Tale concessione può essere rinnovata solo se alla scadenza la salma non risulta ancora mineralizzata. Le concessioni per tombe cinquantennali possono essere stipulate da chiunque, sempre nel rispetto delle norme del presente regolamento. Il coniuge del defunto già sepolto in tomba trentennale può chiedere la concessione di un secondo loculo adiacente a quello del coniuge, per la propria salma.  Il Comitato, deciderà discrezionalmente, tenendo conto dei vari elementi, la disponibilità dei posti e la concreta realizzabilità della richiesta.

Art. 12 bis     TOMBE PERPETUE BIPOSTO STORICHE

                      Le tombe perpetue biposto sono tombe adibite alla tumulazione di due salme.

                      Nel caso vi sia tumulata una sola salma e non sia possibile, secondo le norme vigenti, la costruzione del secondo loculo, i concessionari potranno scegliere tra le seguenti alternative:

  1. Inumazione della salma nella terra per dieci anni, scaduti i quali i resti mortali verranno trasferiti nella tomba perpetua.
  2. Creazione di un piccolo loculo atto a contenere fino a massimo quattro resti mortali e/o urne ceneri.

Se nelle tombe perpetue biposto siano già tumulate due salme, ma vi sia spazio necessario per la costruzione di loculo per resti si possono tumulare non più di massimo due urne ceneri e/o cassette di resti mortali dietro pagamento quota cinquantennale secondo tariffa rinnovabile alla ulteriore scadenza.

Art. 13)        OSSARIO COMUNE

                   Nell’ossario comune trovano posto i resti mortali provenienti da esumazioni effettuate all’interno del Cimitero Agli Allori che non siano stati richiesti dai parenti o che, su loro richiesta esplicita, non siano composti in altro luogo predisposto.

Art. 14)        LOTTI

                   I Lotti sono appezzamenti di terreno a superficie limitata adibiti a tumulazioni di dimensioni adatte a contenere non più di sei loculi. Possono essere dati in concessione ai richiedenti di qualunque confessione purché ricompresi nello Statuto.

Art. 15)        DISPERSIONE/INTERRAMENTO CENERI

                     Sulla base e nel rispetto delle disposizioni in materia, si potrà individuare un’area adibita alla dispersione delle ceneri.

CAPITOLO III

CONCESSIONI

Art. 16)        Ogni seppellimento dovrà essere effettuato previo rilascio di concessione.

Art. 17)        Il richiedente una concessione od il seppellimento in tomba già concessa in vita, dovrà fornire al Cimitero tutte quelle notizie ed indicazioni che quest’ultimo riterrà necessarie. La mancata presentazione di tali informazioni è motivo di legittimo rifiuto della domanda di concessione o di seppellimento.

Art. 18)        Prima di procedere alla sepoltura verrà compilata un’apposita scheda contenente le informazioni anagrafiche del defunto e tutte quelle informazioni che saranno ritenute necessarie, anche ai fini di archivio.

Art. 19)        Al momento della concessione saranno compilati tre documenti:

                   a) Atto di Concessione

                     b) Documento fiscale

                   c) Estratto del Regolamento

Art. 20)        Le concessioni sono stipulate, preferibilmente, a favore di persone già defunte.

Art. 21)        Le concessioni per tombe ad inumazione (tombe a sterro) sono rilasciate solo per persone già decedute e per coloro che le richiedono.  Le concessioni per gli ossarini sono di durata decennale, trentennale, quarantennale, cinquantennale

Art. 22)        Nel caso di stipula (rilascio) di concessione a favore di persone in vita, siano esse concessioni a favore proprio od a favore di terzi, la concessione medesima, qualunque essa sia ha la durata di cinque anni.

Art. 23)        Tale concessione potrà essere rinnovata di cinque anni in cinque anni previo pagamento, alla scadenza del quinquennio, dell’importo di rinnovo che sarà determinato di volta in volta dal Comitato. In caso di mancato pagamento del rinnovo, dopo un anno dalla scadenza, la concessione deve ritenersi scaduta a tutti gli effetti, ed il Cimitero rientra in possesso di quanto in precedenza concesso, potendone disporre liberamente senza vincoli. Scaduta la concessione, l’ex concessionario non ha diritto a rimborsi o recuperi di quanto pagato.

Art. 24)        La concessione decade nel caso di esumazione anticipata. La concessione non può essere venduta a terzi.

Art. 25)        Le tombe perpetue già utilizzate possono essere considerate abbandonate quando almeno da dieci anni non è stata pagata la manutenzione

Art. 26)        Nella bacheca del Cimitero verrà affisso un avviso contenente l’elenco delle tombe considerate abbandonate. Compatibilmente con i dati in suo possesso, il Cimitero si attiverà affinché gli eredi siano messi a conoscenza della presenza di una tomba di loro interesse nel suddetto elenco tramite raccomandata.

Art. 27)        Se dopo sei mesi di esposizione in bacheca di tale avviso nessun avente diritto prenderà contatto con il Cimitero, le tombe in oggetto verranno ritenute definitivamente abbandonate e le relative concessioni rientreranno in possesso del Cimitero, che potrà disporne in piena discrezionalità ed autonomia. I resti mortali derivanti da tali concessioni scadute saranno disposti nell’ossario comune in contenitori etichettati.

Art. 28)        La concessione e la manutenzione non costituiscono fra le parti contraenti ed interessate alcun rapporto o contratto di custodia a carico del Cimitero, così che quest’ultimo non è responsabile dei danni subiti da persone o cose per fatto di terzi.

CAPITOLO IV

PREZZI DELLE CONCESSIONI

Art. 29)        I prezzi delle concessioni, dei servizi e dei diritti cimiteriali sono stabiliti dal Comitato. Il Comitato approva anche tutte le tariffe dei servizi svolti da terzi

Art. 30)        I prezzi delle concessioni sono riferiti esclusivamente alle stesse, con l’esclusione di qualunque altra opera o servizio.

Art. 31)        Al fine di garantire l’omogeneità dell’assetto architettonico, i lavori di manutenzione dei manufatti e degli spazi verdi comuni devono essere effettuati dalla ditta individuata dal Comitato.

Art. 32)        Il prezzo dei lotti è stabilito dal Comitato.

Art. 33)        In caso di esumazione, tutto ciò che resta dopo la composizione dei resti mortali è considerato rifiuto speciale di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e dovrà essere smaltito nel rispetto della suddetta normativa a cura ed a spese del concessionario o dei suoi eredi.

Art. 34)        Su indicazione dei responsabili delle Chiese può essere concessa dal Comitato inumazione a proprio carico a defunti le cui famiglie siano membri di queste Chiese e che versino in condizioni economiche precarie nel caso in cui la Chiesa di appartenenza non possa far fronte a tale spesa.

Art. 35)        All’interno del Cimitero le opere murarie sono vietate. Quelle consentite devono essere eseguite dalla ditta appaltatrice dei lavori del Cimitero con listino prezzi approvato dal Comitato. Se dopo richiesta scritta, il Comitato autorizza altra impresa ad effettuare lavori questi saranno eseguiti sotto la supervisione della ditta appaltatrice dei lavori del Cimitero.

Art. 36)        Le concessioni, qualunque esse siano, non potranno per nessun titolo e motivo essere vendute, permutate o comunque sottoposte a qualsivoglia tipo di contratto a titolo oneroso fra privati, salvo decisione del Comitato al quale dovrà essere inoltrata richiesta scritta e motivata.

Art. 37)        L’importo delle concessioni e dei servizi richiesti deve essere pagato anticipatamente al momento del rilascio della concessione e prima del servizio da prestarsi. Quando non si potesse preventivamente precisare l’importo del conto, il richiedente è in obbligo di depositare un importo predeterminato definito dal Comitato, salvo successivo conguaglio, che è dovuto entro i termini stabiliti dalla concessione stessa.

Art. 38)        Se entro un anno dalla data del seppellimento viene effettuata una traslazione da una fossa ad un’altra all’interno del Cimitero stesso, il Cimitero provvede ad effettuare i relativi conguagli agli eredi.

Art. 39)        Non viene concesso nessun rimborso per l’esumazione da tombe a sterro restituite oltre un anno dalla inumazione o per quelle tombe a sterro la cui salma venga traslata in un altro cimitero, anche se entro un anno dalla data della inumazione.

Art. 40)        Se il concessionario di una tomba rinuncia alla sua concessione entro il primo anno avrà diritto ad un rimborso pari al 70% del costo della concessione pagato, oltre i dodici mesi ed entro i primi 5 anni avrà diritto ad un rimborso del 50%. Oltre 5 anni il concessionario non avrà diritto a nessun rimborso.

SERVIZI FUNEBRI ED ASPETTO TOMBE

Art. 41)        La cappella è a disposizione gratuita di tutte le Confessioni Cristiane, per la celebrazione dei servizi funebri e religiosi.

Art. 42)        Ogni confessione potrà adempiere ai propri riti. Non saranno però tollerate manifestazioni e celebrazioni contrarie alla fede cristiana

Art. 43)        Sarà garantita la piena libertà allo svolgimento del rito funebre sulla tomba dell’estinto, al momento della sepoltura.

Art. 44)        Per la costruzione di manufatti, monumenti o ricordi occorre obbligatoriamente la preventiva approvazione scritta del Comitato.

Art. 45)         Non saranno accettate, sulle tombe, fotografie, iscrizioni contrarie al Vangelo, allusioni polemiche ad altre confessioni religiose e o politiche, immagini e sculture che gli Evangelici non approvano.

Art. 46)        Sulle tombe non sono tollerati luci o ceri, di qualsiasi tipo esse siano.

Art. 46bis)   In considerazione del valore storico e monumentale non è permesso l’uso di fiori e prati sintetici e di altre decorazioni in plastica. Le decorazioni, i fiori , i prati presenti verranno rimossi dal personale del Cimitero ed ai concessionari sarà addebitato singolarmente la spesa di 50 euro per l’operazione come rimborso spese . 

Art. 47)        La superficie di ciascuna tomba dovrà essere coltivata a verde per almeno il 60% del totale. Ove tale coltivazione non fosse possibile saranno consentiti piccoli sassi di colore chiaro dietro approvazione del Comitato.

MANUTENZIONE TOMBE- QUOTA ANNUALE

Art. 48)        La manutenzione si divide in ordinaria o straordinaria. La manutenzione ordinaria è a carico del Cimitero a tariffa fissa annuale pagata dal concessionario, quella straordinaria è a carico del concessionario.

Art. 49)        MANUTENZIONE ORDINARIA consiste in: pulizia della tomba da corpi estranei che per cause naturali o casuali possono depositarsi sulla tomba, impianto del prato a verde secondo le specie vegetali suggerite, taglio, potatura, annaffiatura e un reimpianto in caso il primo impianto non andasse a buon fine oltre alla manutenzione di tutto il cimitero anche in ossequio al suo carattere monumentale.

Art. 50)        MANUTENZIONE STRAORDINARIA consiste in: raschiatura e pulitura dei muschi e dei licheni che si possono instaurare su monumenti, tombe o ossarini col passare del tempo e con l’umidità, danneggiamenti dovuti ad intemperie, fatti di terzi, cause estranee compresi i danni provocati da eventi naturali, dal tempo e da cause di forza maggiore che possono incidere sulla statica della tomba e dei suoi arredi e monumenti.

Art. 51)        Il titolare di concessione ed i suoi eredi sono obbligati a pagare la manutenzione ordinaria della tomba o ossarino o ossarino a parete e a farsi carico della manutenzione straordinaria in forza della concessione stessa.

Art. 52)        La manutenzione ordinaria/quota annuale deve essere pagata annualmente entro i primi due mesi dell’anno. Il listino prezzi o gli importi nel caso di manutenzione/quota pluriennale, sono fissati annualmente dal Comitato che ne dà pubblicità affiggendo le nuove tariffe all’albo del Cimitero

                      Nel caso in cui un unico utente provveda al pagamento della manutenzione/quota annuale per più di cinque tombe, relativa a parenti entro il 4° grado, questo beneficerà di uno sconto sul totale da pagare pari al 15%.

Art. 53)        Per ogni monumento trasportato e collocato all’interno del Cimitero, è dovuto a titolo di indennità per i danni causati ai viali, un diritto fisso, determinato annualmente dal Comitato.

Art. 54)        Il concessionario può richiedere una manutenzione particolare oltre a quella ordinaria fornita dal Cimitero a tariffa definita dal Comitato. Non sono ammesse comunque piante ad alto fusto né accessori che possano pregiudicare l’aspetto o la statica dei vialetti o delle tombe adiacenti.

Art. 55)        Per i monumenti pericolanti e trascurati, sarà seguita la stessa procedura prevista per le tombe abbandonate, di cui all’Art. 26 e Art.27.

Art. 56)        Trascorso il termine previsto di cui all’art di cui agli artt.55,26,27 senza che si sia provveduto in merito, il Cimitero ha diritto di demolire quei monumenti pericolanti trascurati dai concessionari così come quelli delle tombe abbandonate.

Art. 57)        Monumenti o ricordi su tombe di cui è scaduta o decaduta la concessione diventano proprietà del Cimitero se i legittimi proprietari non li ritirano entro un anno dalla data di scadenza della concessione.

Art. 58)        Per qualunque altra questione inerente la conduzione del Cimitero non prevista da questo specifico regolamento si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.

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Il presente Regolamento entrerà in vigore col 1.4.2016. Approvato definitivamente dal Comitato, nella sua riunione del 22.3.2016.

Art.12 bis – Approvato nella riunione del Comitato del 31.03. 2017 e 8.05.2017 – Art. 49 , Art. 51 – Modifiche approvate nella riunione del Comitato del 8.02.2018.- Art: 46 bis – Modifiche approvate nella seduta del 31.3.17 e 10.9.2018 – Art. 45+47+52 – Modifiche approvate nella seduta del 31.1.2023.-Art 21 approvato il 3.5.23.                                                                                      

PER IL COMITATO        Francesca Paoletti, Presidente